Art. 11.
(Accertamento della permanenza dei requisiti e perdita del diritto).

      1. Qualora, in caso di controllo, il beneficiario non risponda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni, il comune sospende l'erogazione della prestazione prevista dalla presente legge.
      2. Il comune pronuncia la decadenza dal diritto alla prestazione qualora:

          a) nel termine di tre mesi dalla data della sospensione il beneficiario non dimostri di essere nuovamente in possesso di tutti i requisiti di legge;

          b) il beneficiario della prestazione non rispetti l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ente erogante qualsiasi variazione, anche di carattere temporaneo, del proprio stato e della propria situazione personale, reddituale e patrimoniale, potenzialmente

 

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idonea a incidere sul perdurare dei requisiti prescritti per l'accesso alla prestazione.